Si RICORDA ancora una volta che l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. di disciplina dello svolgimento dell’attività di mediazione ( artt. 7 e 8 del D.M. 26.10.2011). |
Chi sono i destinatari?
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I soggetti interessati dall’attività di verifica riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) iscritto al Registro Imprese ovvero a mezzo raccomandata A/R nel caso siano sprovvisti di PEC (che si ricorda essere obbligatoria già da anni).
La mancata presentazione del possesso dei requisiti nei termini della documentazione richiesta ovvero la perdita della permanenza dei requisiti comporta l’adozione di: Si invita quindi, come già fatto più volte, a PRESTARE ATTENZIONE alla propria casella pec. In caso di variazione di indirizzo pec, lo stesso dovrà immediatamente essere comunicato la alla Camera di Commercio. |